RICORSO REPERIBILITA’
IL RICORSO
La fonte normativa europea in materia è la Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, che è andata a modificare la precedente Direttiva 93/104/CE e ad affiancarsi alla Direttiva 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento e la sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro.
La CGUE, con la sua sentenza del 21.02.2018 (alla quale anche il Mosap fa riferimento), si è pronunciata sul tema della reperibilità ovvero delle ore che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del proprio datore di lavoro entro un tempo assai ridotto.
La questione trae origine dalla controversia nata tra un vigile del fuoco e la città di Nivelles (Belgio) relativamente alla remunerazione delle prestazioni effettuate dal lavoratore presso i servizi antincendio cittadini ed in particolare ai servizi di guardia al proprio domicilio che secondo il ricorrente dovevano essere considerati come “orario di lavoro” alla luce della normativa europea.
Il lavoratore viene, infatti, retribuito solo in funzione del tempo trascorso in servizio attivo. Il c.d periodo di reperibilità ovvero il tempo trascorso in servizio di guardia senza che gli sia richiesto lo svolgimento di attività professionale non è, invece, retribuito. Durante tale periodo però il lavoratore deve rimanere raggiungibile e recarsi in caserma nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, in condizioni normali in non più di 8 (otto) minuti. Le sue attività nei periodi di reperibilità sono quindi fortemente limitate.
Ai sensi dell’art. 2 della direttiva si intende per “orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. La definizione di “periodo di riposo”, invece, è data a contrariis, consistendo in qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.
In sede d’appello la Corte ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla CGUE alcune questioni pregiudiziali alla decisione della causa circa l’interpretazione della direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, quindi, dichiarato in merito che:
– Ai sensi dell’art. 17 della direttiva de qua gli Stati membri possono derogare a taluni obblighi da essa derivanti – quali quelli previsti agli artt. 3,4,5,6,8 e 16 -, ma non possono sicuramente derogare all’art. 2 di quest’ultima, che definisce appunto il concetto di “orario di lavoro” e di “periodo di riposo”.
– L’art. 15 della direttiva, che prevede la facoltà per gli Stati membri di applicare od introdurre disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, non consente però di adottare o mantenere una definizione di “orario di lavoro” meno restrittiva di quella contenuta all’art. 2 della stessa.
– L’art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che le ore di guardia trascorse da un lavoratore al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del datore di lavoro e di essere fisicamente presente nel luogo stabilito entro 8 minuti devono essere considerate “orario di lavoro”.
A tale dichiarazione la Corte è giunta riprendendo quanto rilevato in merito dall’avvocato generale nelle sue conclusioni ovvero che la libertà del lavoratore di spostarsi ed organizzarsi liberamente è notevolmente limitata dovendo, nel periodo di reperibilità, essere a disposizione del datore di lavoro in qualsiasi momento.
Il fattore determinante al fine di stabilire se la reperibilità costituisca o meno orario di lavoro è la qualità del tempo di cui il lavoratore può fruire quando si trova in servizio di guardia ovvero, ad esempio, della possibilità di dedicarsi ai propri interessi ed alla propria famiglia. La decisione quindi non può essere data una volta per tutte, ma dovrà essere il giudice nazionale a decidere, caso per caso, se vi sia una compromissione tale da far si che il tempo di guardia debba essere considerato “orario di lavoro”.
Data l’importanza e l’innovazione di tale principio di diritto, riteniamo che vi sia la possibilità di promuovere un eventuale ricorso, inizialmente volto esclusivamente all’accertamento del diritto e successivamente, per non appesantire la procedura con documentazione relativa ai calcoli, promuovere un’azione di accertamento del quantum.
Chi può aderire
Polizia, Carabinieri, Vigli del Fuoco, Personale medico sanitario.
Modalità di adesione / documenti necessari
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