RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRERUOLO SCUOLA DELL’INFANZIA:
ricorso per ottenere il riconoscimento sia del servizio di ruolo prestato presso la scuola primaria che il servizio di pre-ruolo prestato nella scuola dell’infanzia
IL RICORSO
Rimborsopubblicoimpiego.it lancia questo ricorso forte sdi una sentenza favorevole ottenuta dal proprio staff legale: la pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza n. 1921/2018 del 5/07/2018), nella quale viene richiamato il principio di non discriminazione sancito nella clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 99/70 CE, il quale prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili “per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, ha sottolineato il Tribunale di Milano, la “progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato. Va infatti rilevato che la parte ricorrente ha prestato servizio, in forza di contratti a tempo determinato succedutisi senza apprezzabili soluzioni di continuità. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato”. Accertata l’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento tra docenti assunti a termine e docenti di ruolo e, quindi, l’incompatibilità con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70 delle norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, il Tribunale di Milano, stante il principio di superiorità gerarchica delle previsioni del diritto dell’Unione, ha correttamente disapplicato la normativa italiana in contrasto con quella europea e riconosciuto all’insegnante il diritto all’anzianità di servizio maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati presso la scuola dell’infanzia.
Chi può aderire
Tutti i docenti della scuola dell’infanzia e primaria che passano nel ruolo della scuola secondaria e che vantano un servizio di pre ruolo nella scuola dell’infanzia.
Modalità di adesione / documenti necessari
1) Stato matricolare
2) Decreto di ricostruzione della carriera
3) Decreto di passaggio in ruolo
4) Cedolino dell’ultimo stipendio
CHIUSURA ADESIONI: Adesioni aperte
INVIA I DOCUMENTI AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:
info@rimborsopubblicoimpiego.it
Una volta ricevuti i documenti vi contatteremo per informarvi sulla fattibilità del ricorso.